PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di tutelare l'incolumità e l'integrità psico-fisica dei dipendenti e della clientela e al fine di prevenire eventi criminosi, gli istituti di credito provvedono a installare, nelle rispettive sedi dotate di sportelli bancari, idonei dispositivi di sicurezza, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 1.
      2. Gli istituti di credito provvedono, altresì, ad assicurare che, durante l'orario di lavoro, all'interno delle sedi di cui al comma 1 sia prevista la presenza di un numero di addetti idoneo a prevenire eventuali eventi criminosi.

Art. 2.

      1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) individua, sentite l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, i sistemi di controllo e di allarme tecnologicamente adeguati ai fini di cui all'articolo 1;

          b) stabilisce i requisiti tecnici e le modalità di manutenzione dei sistemi di controllo e di allarme di cui alla lettera a);

          c) stabilisce misure di controllo per verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto da parte degli istituti di credito e degli uffici postali;

          d) istituisce presso il Ministero il Comitato per la sicurezza bancaria, composto

 

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da rappresentanti datoriali, dei lavoratori e delle Forze dell'ordine.

      2. I sistemi di controllo e di allarme devono essere collegati ventiquattro ore su ventiquattro con gli organi di polizia e con le stazioni dei carabinieri più vicine alle sedi degli istituti di credito.

Art. 3.

      1. Entro un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti di credito sono tenuti ad adeguare le misure di sicurezza esistenti alle disposizioni previste dal medesimo decreto.
      2. In caso di violazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20 mila a 100 mila euro.

Art. 4.

      1. Gli istituti di credito, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a predisporre per i propri dipendenti appositi corsi annuali di formazione e di aggiornamento relativi al funzionamento dei sistemi di controllo e di allarme e al loro utilizzo in caso di eventi criminosi.
      2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 20 mila euro.

Art. 5.

      1. Ai reati di rapina commessi con l'uso di armi improprie, come definite ai sensi del comma 2, si applicano le medesime sanzioni previste dall'articolo 628, terzo comma, del codice penale.
      2. Sono considerate armi improprie le armi elencate all'articolo 4, secondo comma, della legge 18 ottobre 1975,

 

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n. 110, e, comunque, tutti gli oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione, possono eventualmente servire, per le loro caratteristiche strutturali o per determinate circostanze di tempo e di luogo, ad arrecare offesa alla persona.

Art. 6.

      1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante l'elenco dei beni e servizi soggetti alla aliquota del 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «127-octiesdecies) le spese sostenute dagli istituti di credito e dagli uffici postali per i servizi di vigilanza delle sedi dotate di sportelli bancari e postali».